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Licenziamento

Licenziamento illegittimo: tutele e impugnazione nel diritto italiano

21 maggio 20264 min di lettura

Scopri quali sono le tutele previste dalla legge in caso di licenziamento illegittimo e come impugnarlo efficacemente entro i termini stabiliti.

Il licenziamento rappresenta uno dei momenti più delicati nel rapporto di lavoro subordinato. Quando un datore di lavoro interrompe unilateralmente il rapporto senza rispettare le norme di legge o il contratto collettivo, il lavoratore ha diritto a far valere le proprie ragioni davanti al giudice. La normativa italiana prevede tutele differenziate a seconda della tipologia di illegittimità e della dimensione aziendale, con termini precisi per l'impugnazione che devono essere scrupolosamente rispettati per non perdere i propri diritti.

Le diverse tipologie di licenziamento illegittimo

Il licenziamento può essere dichiarato illegittimo per diversi motivi. Il licenziamento discriminatorio è quello fondato su ragioni di credo politico, fede religiosa, appartenenza sindacale, sesso, orientamento sessuale, età, disabilità o altre condizioni personali tutelate dalla Costituzione e dalle leggi antidiscriminatorie (art. 3 Cost., L. 300/1970, D.lgs. 216/2003).

Il licenziamento ritorsivo è quello intimato in reazione all'esercizio di un diritto da parte del lavoratore, come la denuncia di irregolarità, la richiesta di ferie o permessi, o l'adesione a un'azione sindacale.

Il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo può risultare illegittimo quando il fatto contestato è insussistente, non è così grave da giustificare il recesso, o la procedura disciplinare non è stata rispettata (mancata contestazione scritta, mancata concessione dei termini di difesa ex art. 7 L. 300/1970).

Infine, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo quando le ragioni economiche, organizzative o produttive addotte dal datore non sussistono realmente, oppure quando non è stata rispettata la procedura di conciliazione obbligatoria prevista dall'art. 7 della L. 604/1966.

I termini perentori per l'impugnazione

Il lavoratore che intende contestare il licenziamento deve rispettare termini molto rigorosi, pena la decadenza dal diritto di impugnazione. L'art. 6 della L. 604/1966, come modificato dalla L. 92/2012 (Riforma Fornero), stabilisce un doppio binario temporale.

Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di licenziamento (o dalla comunicazione dei motivi, se non contestuale), il lavoratore deve effettuare un'impugnazione stragiudiziale mediante lettera raccomandata, PEC o altra forma scritta idonea. Questa comunicazione deve manifestare chiaramente la volontà di contestare la legittimità del recesso.

Successivamente, entro 180 giorni dalla stessa data, il lavoratore deve depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro o attivare uno dei procedimenti di conciliazione o arbitrato previsti dalla legge (tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Ispettorato del Lavoro, arbitrato, negoziazione assistita). Il mancato rispetto di questi termini comporta la definitiva inefficacia dell'impugnazione.

Le tutele previste: Statuto dei Lavoratori e Jobs Act

Le conseguenze dell'accertamento giudiziale dell'illegittimità del licenziamento variano significativamente a seconda della disciplina applicabile. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, o per coloro che lavorano in aziende con più di 15 dipendenti, trovano applicazione le norme della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come modificate dalla L. 92/2012.

La tutela reintegratoria piena (reintegrazione nel posto di lavoro più risarcimento di almeno 5 mensilità) si applica nei licenziamenti discriminatori, ritorsivi, nulli, o quando il fatto contestato sia insussistente. La tutela reintegratoria attenuata (reintegrazione più risarcimento ridotto, con possibilità per il lavoratore di optare per un'indennità sostitutiva) si applica in altri casi di vizi formali o sostanziali.

Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 in poi, si applica il D.lgs. 23/2015 (Jobs Act), che prevede la tutela reintegratoria solo per i licenziamenti discriminatori, nulli o intimati oralmente, mentre negli altri casi spetta un'indennità economica crescente in base all'anzianità di servizio (da 2 a 24 mensilità).

Il giudizio davanti al Tribunale del Lavoro

Una volta depositato il ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente per territorio, si avvia un procedimento caratterizzato da particolare celerità. Il giudice fissa l'udienza di comparizione delle parti, generalmente entro 60-90 giorni, e può disporre la trattazione in via d'urgenza nei casi di particolare gravità.

Durante la prima udienza, il giudice tenta la conciliazione tra le parti; in caso di mancato accordo, procede all'istruttoria, acquisendo documenti e ascoltando testimoni. Nei casi previsti dalla legge, il giudice può disporre con ordinanza la reintegrazione provvisoria del lavoratore in attesa della sentenza definitiva.

Il procedimento del lavoro prevede un unico grado di merito seguito da eventuale appello e ricorso per Cassazione, con tempi che possono variare da uno a tre anni a seconda della complessità della causa e del carico giudiziario del tribunale competente.

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