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Dimissioni

Dimissioni per giusta causa: quando il lavoratore può lasciare con diritto a NASpI

01 maggio 20264 min di lettura

Il lavoratore può dimettersi per giusta causa senza perdere la NASpI: scopri quando e come tutelarti in caso di gravi inadempienze del datore.

Le dimissioni rappresentano generalmente una scelta volontaria del lavoratore che comporta la perdita del diritto all'indennità di disoccupazione. Tuttavia, quando il rapporto di lavoro diventa insostenibile a causa di gravi inadempimenti o comportamenti illeciti del datore di lavoro, il dipendente può rassegnare le dimissioni per giusta causa, conservando tutti i diritti economici come se fosse stato licenziato, compreso l'accesso alla NASpI. Questa particolare forma di risoluzione del rapporto richiede però la sussistenza di specifici presupposti e il rispetto di precise procedure.

Cosa sono le dimissioni per giusta causa

Le dimissioni per giusta causa sono disciplinate dall'articolo 2119 del Codice Civile e si configurano quando si verifica una causa talmente grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto di lavoro. A differenza delle dimissioni ordinarie, in questo caso il lavoratore non è tenuto a rispettare il periodo di preavviso e ha diritto alla relativa indennità sostitutiva, oltre a mantenere il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI.

La giusta causa deve avere carattere di gravità tale da ledere il rapporto fiduciario tra le parti e deve essere tempestivamente comunicata. Il lavoratore che viene a conoscenza di fatti che potrebbero integrare la giusta causa non può attendere troppo tempo prima di dimettersi, poiché il ritardo potrebbe essere interpretato come accettazione tacita della situazione.

Le principali ipotesi di giusta causa

Nella prassi giurisprudenziale, alcune situazioni vengono costantemente riconosciute come legittime cause di dimissioni per giusta causa:

Mancato pagamento delle retribuzioni: il ritardo grave e reiterato nel pagamento dello stipendio costituisce uno dei motivi più frequenti. Generalmente si considera giustificato il recesso quando i ritardi riguardano almeno due o tre mensilità, ma ogni caso va valutato nella sua specificità.

Mobbing e molestie: comportamenti vessatori, emarginazione, atteggiamenti persecutori o molestie (sessuali o morali) da parte del datore di lavoro, dei superiori o dei colleghi, quando tollerati dall'azienda, integrano certamente la giusta causa. È fondamentale documentare adeguatamente tali comportamenti.

Demansionamento: l'assegnazione continuativa di mansioni inferiori rispetto a quelle previste dal contratto costituisce una lesione della dignità professionale del lavoratore che può giustificare le dimissioni immediate, soprattutto dopo la riforma dell'articolo 2103 del Codice Civile.

Modifiche peggiorative delle condizioni di lavoro: trasferimenti illegittimi, cambiamenti unilaterali sostanziali dell'orario, mancata adozione di misure di sicurezza, o ambiente di lavoro nocivo per la salute possono costituire validi motivi.

La procedura telematica obbligatoria

Dal 12 marzo 2016, in attuazione del D.lgs. 151/2015, tutte le dimissioni volontarie (comprese quelle per giusta causa) devono essere presentate esclusivamente in via telematica, attraverso il portale del Ministero del Lavoro (Servizi Lavoro) o tramite i servizi online INPS, oppure rivolgendosi ai patronati, alle organizzazioni sindacali o agli enti bilaterali.

La procedura telematica prevede l'invio di un modulo nel quale il lavoratore deve specificare la causale delle dimissioni, indicando espressamente "dimissioni per giusta causa" quando ricorrono i presupposti. Successivamente alla trasmissione telematica, il lavoratore riceve una ricevuta con un codice identificativo univoco.

È importante sottolineare che il lavoratore può revocare le dimissioni entro sette giorni dall'invio, utilizzando la medesima procedura telematica. Decorso tale termine senza revoca, le dimissioni divengono definitive.

Diritto alla NASpI e all'indennità sostitutiva del preavviso

Quando le dimissioni sono determinate da giusta causa, il lavoratore conserva il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), come espressamente previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.lgs. 22/2015. Questo perché la risoluzione del rapporto è da considerarsi involontaria, essendo causata da inadempimenti del datore di lavoro.

Per ottenere la NASpI, il lavoratore deve presentare domanda telematica all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, specificando che si tratta di dimissioni per giusta causa e indicando le ragioni che le hanno determinate.

Inoltre, non essendo tenuto al rispetto del preavviso, il lavoratore ha diritto a ricevere dal datore di lavoro la relativa indennità sostitutiva, calcolata sulla base della retribuzione e della durata del preavviso prevista dal contratto collettivo applicato. Infine, il TFR e tutte le competenze di fine rapporto maturate devono essere corrisposte come in ogni cessazione del rapporto.

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